Qual è il regime della responsabilità dei soci di una S.r.l, cancellata dal registro delle imprese, per i debiti tributari della società? Esiste il rischio di una loro responsabilità illimitata? Ma è davvero possibile che, dopo la conclusione delle operazioni di liquidazione e l’estinzione della società, i soci di una S.r.l possano essere chiamati a rispondere dei debiti tributari già facenti capo alla società?
Con la sentenza della Cassazione sez. trib. n.9672 del 19/04/2018 si stabilisce che una S.r.l. post liquidazione vada equiparata ad una S.n.c., con responsabilità illimitata dei soci per debiti tributari. Questo discorso potrebbe estendersi anche alle S.p.a.
Si tratta di una sentenza che sovverte ogni logica a base del diritto societario, posizione secondo la quale l’estinzione della società farebbe venir meno la responsabilità limitata che contraddistingue le società di capitali.
Si rende quindi necessario, nella fase di pianificazione del patrimonio del socio, pensare a strumenti che possono mettere civilmente a riparo il proprio capitale.
Alcuni elementi che possono essere presi in considerazione sono:
– Atti di destinazione: cioè la possibilità di destinare un determinato bene mobile registrato oppure immobile, per realizzare interessi meritevoli di tutela. Di fondamentale importanza è la trascrizione dell’atto, in quanto dal momento in cui è effettuata, il vincolo di destinazione del bene diviene opponibile ai terzi. Un caso meritevole, decisione comunque di competenza del Giudice, potrebbe essere quello di destinare un immobile alla dimora abituale di un figlio portatore di handicap.
– Polizze assicurative e fondi pensione che rappresentano uno strumento di difesa nel debitore nei confronti dei propri creditori. Si devono comunque rispettare due condizioni: devono avere reali finalità di tipo previdenziale e non devono essere oggetto di riscatto anticipato.
Il diritto di impignorabilità e non sequestrabilità dei versamenti in polizze o fondi pensione risulta inviolabile solo se fatti in bonis, cioè se dietro alle polizze c’è una chiara finalità previdenziale e non quella di eludere indebitamente i creditori.
Da sottolineare che la protezione del patrimonio avviene solo nel caso di richiesta danni a seguito di una causa civile e non a seguito di un reato in una causa di tipo penale.
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