Il 2 gennaio 2024 è entrata in vigore la legge che contiene “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche” – Legge 7 dicembre 2023 n.193.
La Legge riconosce alle persone che hanno avuto una patologia oncologica e ne sono guarite il c.d. “diritto all’oblio oncologico”, ossia il diritto a non subire discriminazioni rispetto agli altri soggetti in una serie di casi previsti dalla Legge, tra cui la sottoscrizione o il rinnovo di contratti assicurativi.
Secondo la norma, una persona è considerata guarita da una patologia oncologica quando i trattamenti attivi, ossia i trattamenti effettuati per curare la malattia, come ad esempio chemioterapia e radioterapia, si siano conclusi senza recidive da più di 10 anni dal momento della richiesta di informazioni specifiche sul suo stato di salute.
Questo periodo è ridotto:
- a 5 anni se la malattia è insorta prima del ventunesimo anno di età
- ai diversi termini previsti dalla normativa per alcune patologie espressamente individuate.
In questi casi le patologie vanno considerate oggetto di “oblio”, ossia come se non si fossero mai verificate, e le persone guarite hanno il diritto di non fornire informazioni e di non subire indagini in merito alle patologie oggetto di oblio.
Inoltre, tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal soggetto interessato e, se fossero già in possesso dell’Impresa o dell’Intermediario, non possono essere utilizzate per la sottoscrizione o il rinnovo dei contratti.
È prevista l’emanazione di ulteriori decreti attuativi e provvedimenti che completeranno il quadro normativo in materia.